In questa sezione tutte le informazioni, i regolamenti, la normativa per essere in regola con le imposte e i tributi comunali; le procedure e i modelli per il pagamento dell’imposta sugli immobili, della tassa di smaltimento rifiuti, del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, del diritto sulle pubbliche affissioni.
Versamento acconto IMU dall'1 al 16 giugno 2020. Notizie dettagliate disponibili nella sezione IMU accessibile qui sotto.
Addizionale comunale Irpef 2019 - 0,80%
Delibera di Consiglio Comunale n°113 del 6.5.2019
Informazioni generali
Il contribuente può regolarizzare spontaneamente un mancato o parziale versamento di tutti i tributi locali alla prevista scadenza, applicandosi una sanzione ridotta e calcolandosi gli interessi legali dovuti sempre con il modello F24 previsto (barrando la casella ravv.). clicca qui per il calcolo in autonomia
Sanzioni:
• 0,1% al giorno per tardivo versamento di acconto o saldo entro i 14 giorni dalla scadenza.
• 1,5% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 15° al il 30° giorno dalla scadenza.
• 1,67% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza.
• 3,75% per tardivo versamento effettuato dal 91° giorno dalla scadenza e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno del mancato pagamento.
• 4,28% per tardivo versamento effettuato entro due anni dall'omissione o dall'errore.
• 5,00% per tardivo versamento effettuato oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
Interessi:
• 0,50% anno 2015
• 0,20% anno 2016
• 0,10% anno 2017
• 0,30% anno 2018
• 0,80% anno 2019
• 0,05% anno 2020
IMU 2020
La Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera n°14/2020.
ESENZIONE IMU PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLPITE DALLE RESTRIZIONI CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID – 19 A CONDIZIONE CHE I SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA COINCIDANO CON I GESTORI E CHE L’ATTIVITÀ SIA ESERCITATA IN FORMA IMPRENDITORIALE
Esenzione acconto e saldo IMU 2020 art. 177 D.L. 34/20 e art. 78 D.L. 104/20
Esenzione saldo IMU 2020 art. 9 D.L. 137/20 e art. 5 D.L. 149/20 a condizione che gli stabili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero le regioni rosse, nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento del saldo dell'IMU, ovvero il 16 dicembre 2020
I soggetti interessati alle suddette esenzioni dovranno presentare all’Ufficio Tributi, dichiarazione IMU entro il 30.06.2021 su apposito modello ministeriale.
ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI
Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.
Ai sensi del Regolamento Comunale è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Detrazione per abitazione principale
In base al comma 749 della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica anche:
a. alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Boscoreale e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della Legge 160/2019;
b. alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
RESIDENTI ALL’ESTERO
Abolita ogni agevolazione IMU per I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE;
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
E’ confermata la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Boscoreale; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Boscoreale l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Boscoreale, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Per gli immobili locati (abitazioni + pertinenze) a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli “eventuali” accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).
In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l'assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.
N.B: In relazione a tale beneficio, ad oggi non sono stati stipulati accordi locali con le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
TERRENI
I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli
a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
b. a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
• 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
• 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
• 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)
• 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.
Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno, utilizzando i seguenti codici tributo:
• 3912 IMU abitazione principale e pertinenze (per immobili di categoria A1, A8,A9)
• 3913 IMU fabbricati rurali
• 3914 IMU per i terreni
• 3916 IMU per le aree fabbricabili
• 3918 IMU per gli altri fabbricati
• 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – STATO
• 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure sul sito amministrazioni comunali.it
Si ricorda ai contribuenti che il codice Ente del Comune di Boscoreale è B076.
IMU 2019
IMU anno 2019 - 1^ Rata - acconto, scadenza 17 giugno 2019
IMU anno 2019 - 2^ Rata - saldo, scadenza 16 dicembre 2019
Il contribuente per l'anno 2019 dovrà considerare le alqiquote stabilite con delibera di G.C. n°57 del 13.12.2018 e delibera di C.C. n°113 del 6.5.2019
Aliquota 5 ‰ per le abitazioni principali appartenenti alla categoria A1, A8,logo A9, e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00, indicando sul modello F24 il codice tributo 3912;
Aliquota 10,6 ‰ per gli immobili appartenenti alla categoria altri fabbricati, (aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc) indicando sul modello F24 il codice tributo 3918;
Aliquota 10,6 ‰ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D indicando sul modello F24 il codice tributo 3925 per l’importo relativo al 7,6 ‰ destinato allo Stato ed il codice tributo 3930 per l’importo relativo al 3,00 ‰ destinato al Comune;
Aliquota 10,6 ‰ per i terreni di ogni tipo, esclusi quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, indicando sul modello F24 il codice tributo 3914.
Si ricorda ai contribuenti che il codice Ente del Comune di Boscoreale è B076.
IMU anno 2018
IMU anno 2018 - 1^ Rata - accondo, scadenza 18 giugno 2018
IMU anno 2018 - 2^ Rata - saldo, scadenza 17 dicembre 2018
Il contribuente per l’anno 2018 dovrà considerare le aliquote stabilite con delibera di C.C. n. 3 dell'1.6.2018:
Si ricorda ai contribuenti che il codice Ente del Comune di Boscoreale è B076.
IMU anno 2017
IMU anno 2017 - 2^ Rata - Saldo, scadenza 16 dicembre 2017
IMU anno 2017 - 1^ Rata - Acconto, scadenza 16 giugno 2017
Il contribuente per l’anno 2017 dovrà considerare le aliquote stabilite con delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2017:
Si ricorda ai contribuenti che il codice Ente del Comune di Boscoreale è B076.
IMU anno 2016
IMU anno 2016 - 2 ^ Rata 16 dicembre 2016
A SALDO IL CONTRIBUENTE DOVRA’ CONSIDERARE LE ALIQUOTE STABILITE CON DELIBERA DI C.C. N. 68 DEL 28.11.2016 PER L'ANNO 2016.
N.B. Il contribuente in fase di saldo dovrà provvedere al conguaglio sull'acconto eseguito tenendo conto dell'aliquota per l'anno 2015
1^ Rata 16 Giugno 2016
IN FASE DI ACCONTO IL CONTRIBUENTE DOVRA’ CONSIDERARE LE ALIQUOTE DEGLI ANNI 2014 e 2015
Aliquota 5 ‰ per le abitazioni principali appartenenti alla categoria A1, A8, A9, e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00, indicando sul modello F24 il codice tributo 3912;
Aliquota 10 ‰ per gli immobili appartenenti alla categoria altri fabbricati, (aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc) indicando sul modello F24 il codice tributo 3918;
Aliquota 10 ‰ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D indicando sul modello F24 il codice tributo 3925;
Aliquota 10 ‰ per i terreni di ogni tipo, esclusi quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, indicando sul modello F24 il codice tributo 3914.
IMU anno 2015
1^ e 2^ Rata 2015
IL CONTRIBUENTE DOVRA’ CONSIDERARE LE ALIQUOTE DELL'ANNO 2014
Aliquota 5 ‰ per le abitazioni principali appartenenti alla categoria A1, A8, A9, e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00, indicando sul modello F24 il codice tributo 3912;
Aliquota 10 ‰ per gli immobili appartenenti alla categoria altri fabbricati, (aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc) indicando sul modello F24 il codice tributo 3918;
Aliquota 10 ‰ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D indicando sul modello F24 il codice tributo 3925;
Aliquota 10 ‰ per i terreni di ogni tipo, indicando sul modello F24 il codice tributo 3914.
IMU anno 2014
Il Comune di Boscoreale informa che il 16 dicembre 2014, scade il termine per il pagamento del saldo IMU
I contribuenti, dovranno applicare le aliquote stabilite con Delibera n. 47 del 30.09.2014:
• 5 ‰ per le abitazioni principali appartenenti alla categoria A1, A8, A9, e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00, indicando sul modello F24 il codice tributo 3912;
• 10 ‰ per gli immobili appartenenti alla categoria altri fabbricati, (aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc) indicando sul modello F24 il codice tributo 3918;
• 10 ‰ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D indicando sul modello F24 il codice tributo 3925;
• 10 ‰ per i terreni di ogni tipo, indicando sul modello F24 il codice tributo 3914.
CODICE ENTE: B076
Consulta il regolamento IMU Calcola e stampa il modello di pagamento
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A decorrere dall’anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito l’imposta unica comunale (IUC) eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI).Gli immobili che fino al 2019 erano soggetti alla TASI, sono assoggettati alla nuova IMU 2020.
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2019
Aliquota 1/‰: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,Tasi commaTasiTasi 8,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni indicando sul modello F24 il codice tributo 3959.
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2018Aliquota 1/‰: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, commaTasiTasi 8,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni indicando sul modello F24 il codice tributo 3959.
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2017
Aliquota 1/‰: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, commaTasi 8,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni indicando sul modello F24 il codice tributo 3959.
UNICA COMUNALE - IUC
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2016
Aliquota 1/‰: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni indicando sul modello F24 il codice tributo 3959.
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014/20151^ e 2^ Rata 2014/2015
IL CONTRIBUENTE DOVRA’ CONSIDERARE LE ALIQUOTE DELIBERATE
Aliquota 3/‰: per le abitazioni principali e le relative pertinenze tranne A1, A8, A9, , con detrazione per le unità abitative ad uso principale, di € 150,00 per le rendite che non superano € 300,00, ed € 104,00 per le rendite da € 301,00 fino ad € 400,00 indicando sul modello F24 il codice tributo 3958;
Aliquota 1/‰: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni indicando sul modello F24 il codice tributo 3959.
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014/2015